ISCRIZIONI AI REGISTRI E AGLI ALBI PER IL TERZO SETTORE

Perché iscriversi

L’iscrizione agli Albi e Registri regionali per il Terzo Settoreè condizione obbligatoria per accedere ai contributi annuali stanziati dalle Regioni a favore delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali. ‪Attraverso i diversi sistemi di accesso che ogni regione ha a disposizione, i soggetti indicati possono: effettuare l’iscrizione ai rispettivi albi e registri; aggiornare i propri dati; chiedere la cancellazione.
Per gli enti non ancora iscritti nel registro nazionale delle APS, come precisato nella nota del Ministero del Lavoro n. 12604 del 29.12.2017, deve essere inserita nello statuto una clausola temporale ad applicazione differita nella quale si indichi che l’acronimo APS dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione, a decorrere dalla data di effettiva iscrizione nel registro.

Come iscriversi

Associazioni di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale sono costituite da tutti quei movimenti, gruppi e federazioni con finalità di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza fine di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Non vi rientrano invece i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. ‪‪‪‪
Le Regioni hanno disciplinato le associazioni di promozione sociale con le Leggi Regionali ed hanno istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, la cui iscrizione è condizione obbligatoria per accedere agli incentivi previsti annualmente. ‪‪‪‪


Ma quali sono i vantaggi dell’iscrizione nel registro nazionale delle APS?
Gira che rigira finiamo sempre a parlare di soldi, il grande problema dell’Italia! Ebbene, per una associazione i vantaggi che derivano dall’iscrizione al registro nazionale delle APS sono prevalentemente fiscali.
Prima di tutto l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): una APS che svolga esclusivamente attività istituzionale è soggetta ad Irap nel caso in cui corrisponda degli stipendi fissi al personale dipendente oppure dei compensi per lavoratori autonomi occasionali. Gli enti che svolgono anche attività commerciale hanno il vantaggio che la base imponibile viene calcolata separatamente per le attività commerciali e per quelle istituzionali.
Per quanto riguarda l’IRES (Imposta sul Reddito delle Società), invece, le APS vi sono soggette per redditi fondiari (immobili di proprietà dati in affitto o usufrutto oppure utilizzati direttamente per le proprie attività), per redditi di capitale, per redditi di impresa e per i redditi diversi. Le quote e i contributi associativi non sono invece da considerare come proventi commerciali.
Ma queste non sono le uniche agevolazioni, ve ne sono molte altre; cerchiamo di dare voce alle più significative:

  1. non vengono tassati i fondi ricavati da raccolte pubbliche occasionali;
  2. non sono soggetti a tasse i contributi erogati dalle amministrazioni pubbliche per attività conformi ai fini istituzionali;
  3. non sono tassate, in occasioni particolari legate ad eventi o manifestazioni straordinarie, le somministrazioni di cibo e bevande;
  4. non sono tassati i viaggi organizzati o le iniziative turistiche pensate solo ed esclusivamente in favore dei soci, purché vengano stipulate polizze assicurative per tutti i partecipanti;
  5. coloro che versano erogazioni liberali alla APS possono godere di detrazioni dai redditi
  6. Considerate poi un’altra cosa. In moltissimi bandi pubblici il requisito di essere una APS è ormai una condizione indispensabile.

 
Registri dell’Associazionismo sono articolati in:
- Registro Regionale delle Associazioni


L’iscrizione nel Registro è facoltativa ma indispensabile:
per convenzionarsi con gli Enti pubblici;
per partecipare ai bandi di finanziamento;
per le Associazioni di Promozione Sociale, che vogliano beneficiare del 5 per mille e delle agevolazioni previste dalla normativa statale (Legge 383/2000)
 
Il Registro è suddiviso nei seguenti ambiti di attività:
sociale/civile - ricerca etica e spirituale
culturale
ambientale
relazioni internazionali
sport/tempo libero e innovazione tecnologica
 
L’associazione può richiedere l'iscrizione in più ambiti di attività compatibilmente con le proprie finalità statutarie, indicando l'ambito prevalente.


COSTI
Non sono previsti costi a carico del richiedente


OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE
L’Associazione iscritta è tenuta a:
compilare annualmente entro la data che ogni regione comunica, la “Scheda unica informatizzata per il mantenimento dei requisiti di iscrizione nel Registro” attraverso la piattaforma online di ogni realtà e inviare l’autocertificazione alla Regione (gli indirizzi di riferimento sono consultabili nei vari siti (vedi elenco regione per regione);
comunicare alla Regione presso la quale si è iscritti eventuali cambiamenti in ordine alla modifica della denominazione, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante e delle sedi operative (queste ultime solo nel caso in cui non siano state segnalate nella fase di mantenimento dei requisiti di iscrizione).
 
La domanda d'iscrizione ai Registri Regionali
si formalizza attraverso la compilazione della “Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai registri”.
Al termine della compilazione si genera la “Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione” che deve essere firmata dal legale rappresentante e trasmessa alla struttura regionale preposta alla tenuta del Registro di iscrizione, secondo una delle seguenti modalità:
tramite lettera raccomandata; via fax;  per posta elettronica certificata ai vari indirizzi che ogni regione mette a disposizione (vedi elenco regione per regione).
 
All’autocertificazione dovranno essere allegati:
fotocopia fronte-retro della carta di identità in corso di validità del legale rappresentate (non obbligatoria in caso di invio via PEC firmata digitalmente o elettronicamente con CRS);
copia dello Statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate (se non viene prodotta in copia autentica, autocertificare la conformità della copia all’originale);
copia dell’Atto costitutivo (o ricognitorio) redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate (se non viene prodotta in copia autentica, autocertificare la conformità della copia all’originale);
ultimo rendiconto approvato firmato dal legale rappresentante (la firma può essere apposta digitalmente o elettronicamente in caso di trasmissione via PEC.
 
 
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Regione Valle D’Aosta
Regione Liguria
Regione Veneto
Regione Trentino A/A
Regione Friuli V/G
Regione Emilia Romagna
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Lazio
Regione Campania
Regione Marche
Regione Abruzzo
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Regione Puglia
Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Sicilia
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