Riguardo al circolare e sostare con l’autocaravan durante la pandemia da Covid-19 le misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria attualmente in vigore sono quelle previste dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) del 14 gennaio 2021. L’articolo 1 del citato D.P.C.M. prevede una serie di regole valide per l’intero territorio nazionale. Gli articoli 2 e 3 introducono

misure più restrittive da rispettare nelle regioni che il Ministero della salute ha individuato e individuerà con apposita ordinanza. Trattasi rispettivamente delle cosiddette “aree arancioni” (articolo 2 D.P.C.M. 14/01/2021) e delle “aree rosse” (articolo 3 D.P.C.M. 14/01/2021). In mancanza di specifica ordinanza del Ministero della Salute, la regione è cosiddetta “gialla” e come tale soggetta alle misure dell’articolo 1 D.P.C.M. 14/01/2021.

AREA GIALLA

Gli utenti della strada in autocaravan possono circolare dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano invece ad essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cosiddette seconde case ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. In base all’articolo 1, comma 3 del D.P.C.M. 14/01/2021, dalle ore 22 alle ore 5 del giorno sono ammessi esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. In tale fascia oraria si ritiene quindi ammessa la sosta visto che la norma fa espresso riferimento ai soli “spostamenti”. In ogni caso, il D.P.C.M. raccomanda per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Trattandosi di una raccomandazione, eventuali diverse condotte non sono sanzionabili.

AREA ARANCIONE

Gli utenti della strada in autocaravan non possono circolare (e quindi neppure sostare né di giorno né di notte) in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune (articolo 2, comma 4, lett. b) D.P.C.M. 14.01.2021). Quindi, se non si è in grado di dimostrare che si è giunti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione prima che quel territorio fosse classificato come arancione, si è soggetti a sanzione anche in caso di sosta. Pertanto si suggerisce il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza consentito ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a) D.P.C.M. 14.01.2021. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

AREA ROSSA

Non sono ammessi spostamenti interni ai territori classificati come area rossa e quindi neppure all’interno del comune di residenza, domicilio o abitazione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (articolo 3 comma 4, lett. a) D.P.C.M. 14.01.2021). Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l’esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Social
Pin It